Sez. 1, Sentenza n. 1938 del 09/03/1990 (Rv. 465802 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE - ABBREVIAZIONE - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - EFFICACIA AI FINI DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI NEL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE - ABBREVIAZIONE - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - EFFICACIA AI FINI DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI NEL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*
Il decreto del Presidente del tribunale di abbreviazione dei termini di comparizione (art. 163-bis, comma secondo, cod. proc. civ.) - per la cui pronuncia basta la sussistenza di una ragione di opportunità che della causa sia sollecitamente investito il giudice istruttore - non può valere anche ai fini della sospensione dei termini nel periodo feriale, atteso che il provvedimento di cui all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario ed all'art. 3 legge 7 ottobre 1969, n. 742, è invece un atto che esplica Rilevanza per l'intero corso del giudizio e che deve essere obbligatoriamente pronunciato quando ricorre una particolare urgenza, tale da comportare la necessità di trattazione della causa anche in periodo feriale, con il sacrificio del diritto alle ferie dei difensori, per evitare alle parti di subire un grave pregiudizio. (Conf 689/86, mass n 444247 sulla prima parte; (Conf 2896/85, mass n 440648 sulla prima parte; (Conf 966/84, mass n 433161 sulla seconda parte; (Conf 385/80, mass n 403769 sulla prima parte; (Conf 1966/78, mass n 391331 sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)