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Sez. L, Sentenza n. 1510 del 16/03/1981 (Rv. 412170 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - IDENTIFICAZIONE E QUALIFICAZIONE -POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412170-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - IDENTIFICAZIONE E QUALIFICAZIONE -POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

L'indagine rivolta a stabilire se una determinata dichiarazione costituisca riconoscimento dell'altrui diritto, ed abbia efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art 2944 cod civ, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, il cui apprezzamento non e sindacabile in Cassazione, se immune da vizi logici e da errori di diritto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)