Sez. 2, Sentenza n. 5439 del 17/10/1981 (Rv. 416144 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - RICONOSCIMENTO TACITO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - RICONOSCIMENTO TACITO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Il riconoscimento del diritto, quale atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., può estrinsecarsi, oltre che in una dichiarazione esplicita, in qualsiasi fatto che implichi comunque l'ammissione dell'esistenza del diritto, purché chiaramente ed univocamente ricognitivo dell'altrui pretesa. La relativa valutazione è riservata al giudice del merito e non è censurabile in Sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione, priva di errori logico-giuridici. (V. 2546/80, mass. N. 406276, sulla prima parte; (V. 1874/76, mass. N. 380667, sulla seconda parte; (Conf. 1587/81, mass. N. 412799, sulla prima parte; (Conf. 1510/81, mass. N. 412170).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)