Sez. L, Sentenza n. 15896 del 14/08/2004 (Rv. 576761 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO | Obbligo del datore di lavoro di far osservare le misure di sicurezza - Estensione all'obbligo di impedire comportamenti anomali ed imprevedibili in violazione delle norme di sicurezza - Esclusione - Relativa valutazione - Spettanza al giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Condizioni - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO
L'obbligo, incombente sul datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ., di vigilare sulla osservanza da parte dei lavoratori delle misure di sicurezza, non si estende fino a comprendere quello di impedire comportamenti anomali ed imprevedibili posti in essere in violazione delle norme di sicurezza. La relativa valutazione costituisce giudizio di merito, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. (Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di secondo grado che aveva confermato la responsabilità del datore di lavoro - peraltro riducendo della metà l'importo del risarcimento posto a suo carico con la sentenza di primo grado - per l'infortunio occorso ad un lavoratore che, adibito alle operazioni di pulizia del nastro trasportatore del cemento, era rimasto impigliato con il braccio sinistro nel rullo del nastro in movimento: il giudice di seconde cure aveva ritenuto gravemente imprudente, ma non abnorme, la manovra nell'occasione adottata dal lavoratore, il quale, contravvenendo agli ordini impartitigli, aveva proceduto alla pulizia della macchina, invece che da terra e a motore spento, salendo ad oltre tre metri di altezza.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)