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Sez. L, Sentenza n. 14645 del 01/10/2003 (Rv. 567275 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Responsabilità del datore di lavoro - Misure antinfortunistiche - Misure imposte da norme specifiche, dall'esperienza e dallo stato della tecnica ex art. 2087, cod. civ. - Obbligo di osservanza da parte del datore di lavoro - Sussistenza - Colpa del lavoratore - Esclusione della responsabilità del datore di lavoro - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567275-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

In tema di infortuni sul lavoro, qualora l'infortunio si verifichi in occasione dell'utilizzazione di un macchinario al quale è addetto il lavoratore, questi ha l'onere di provare il danno e l'esistenza del nesso di causalità tra utilizzazione del macchinario ed evento dannoso; la colpa del datore di lavoro può essere quindi esclusa qualora quest'ultimo adempia l'onere che su di lui grava, di dimostrare di avere osservato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta, nonché di avere adottato, ex art. 2087, cod. civ., tutte le misure che - in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica- siano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza, mentre il comportamento del lavoratore è idoneo ad escludere il rapporto causale fra inadempimento del datore di lavoro ed evento esclusivamente quando sia autosufficiente nella determinazione dell'evento, cioè se abbia il carattere dell'abnormità, per essere assolutamente anomalo ed imprevedibile (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro in relazione all'infortunio occorso ad un lavoratore addetto alla macchina troncatrice, verificatosi a seguito della rimozione da parte di quest'ultimo del carter di protezione della lama rotante, completamente ribaltabile, ritenendo carenti le misure di protezione in quanto non esisteva un meccanismo automatico di blocco della lama).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)