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Sez. L, Sentenza n. 18356 del 01/12/2003 (Rv. 568598 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI | Regolamento del personale - Natura contrattuale - Interpretazione relativa da parte del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla disposizione prevedente il beneficio dell'attribuzione dell'anzianità convenzionale di tre anni in favore di determinate categorie.
Stato
decisa il 2003-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568598-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI

Il regolamento del personale del Banco di Napoli ha natura contrattuale, onde la relativa interpretazione da parte del giudice del merito può essere denunciata, in sede di legittimità, solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, con l'onere, per il ricorrente, di indicare specificamente il punto e il modo in cui l'interpretazione si discosti dai canoni di ermeneutica o la motivazione risulti obiettivamente carente o logicamente contraddittoria, non potendosi egli limitare a contrapporre interpretazioni o argomentazioni alternative, o comunque diverse, rispetto a quelle proposte dal giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in violazione del canone ermeneutico letterale e di quello della interpretazione complessiva nonché con vizio di motivazione, aveva riconosciuto il beneficio dell'attribuzione, a fini pensionistici, dell'anzianità convenzionale di tre anni - previsto dall'art. 107 del citato regolamento, in favore del personale di ruolo in possesso di determinati status, e in particolare di quello di orfano e vedova di caduti in guerra o di altri a questi totalmente equiparati per legge - ad un dipendente assunto dal Banco di Napoli quale orfano di caduto sul lavoro, a prescindere dall'accertamento della equiparazione per legge di tale categoria a quella dei congiunti di caduti in guerra).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)