Sez. L, Sentenza n. 9468 del 12/07/2001 (Rv. 548122 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI | Regolamento del personale - Natura contrattuale - Interpretazione relativa da parte del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla disposizione prevedente il beneficio di una maggiorazione convenzionale dell'anzianità di servizio ai fini pensionistici in favore degli invalidi civili.
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Il regolamento del personale del Banco di Napoli ha natura contrattuale, onde la relativa interpretazione da parte del giudice del merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva interpretato l'art. 107 del Regolamento per il personale del Banco di Napoli nel senso che per l'attribuzione del beneficio dell'anzianità convenzionale ivi previsto per gli invalidi civili è sufficiente che l'interessato, essendosi trovato prima della cessazione del rapporto di lavoro nelle condizioni oggettive che danno diritto al riconoscimento della qualità di invalido civile, abbia presentato la relativa domanda amministrativa e ne abbia, sempre in corso di rapporto, fatto denuncia alla banca, non essendo, invece, necessario che egli abbia anche ottenuto il relativo provvedimento dell'autorità amministrativa).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)