Sez. 1, Sentenza n. 25660 del 20/05/2004 Ud. (dep. 08/06/2004) Rv. 229170 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE | Emissione di gas, vapori o fumi nei casi non consentiti dalla legge - Attività di verniciatura di autovetture svolta all'aperto in violazione di specifica disposizione comunale - Contenimento delle emissioni nei limiti stabiliti dalle leggi sull'inquinamento - Configurabilità del reato - Esclusione.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE
Ai fini della configurabilità del reato previsto dalla seconda parte dell'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone), è necessario che l'emissione avvenga in violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico (nella specie, del d.P.R. n. 203 del 1988), non essendo sufficiente l'affermazione che le emissioni stesse siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio. Ne consegue che non risponde del reato indicato colui che svolga all'aperto, in violazione di una specifica disposizione comunale, l'attività di verniciatura di autovetture regolarmente autorizzata ed effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)