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Sez. 1, Sentenza n. 8094 del 16/06/2000 Ud. (dep. 07/07/2000) Rv. 216621 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE | Emissione di gas, vapori o fumi nei casi non consentiti dalla legge - Significato dell'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" - Indicazione - Contenimento delle emissioni nei limiti stabiliti dalle leggi sull'inquinamento - Configurabilità del reato - Esclusione - Rimedio esperibile per le emissioni comunque intollerabili - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216621-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE

Ai fini della configurabilità del reato previsto dalla seconda parte dell'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone), l'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" costituisce una precisa indicazione circa la necessità che tale emissione avvenga in violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico (nella specie, del D.P.R. n. 203 del 1988). Ne consegue che, poiché la legge contiene una sorta di presunzione di legittimità delle emissioni di fumi, vapori o gas che non superino la soglia fissata dalle leggi speciali in materia, ai fini dell'affermazione di responsabilità per il reato indicato non basta l'affermazione che le emissioni stesse siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli "standards" fissati dalla legge (nel quale caso il reato previsto dall'art. 674 cod. pen. concorre con quello eventualmente previsto dalla legge speciale), mentre quando, pur essendo le emissioni contenute nei limiti di legge, abbiano arrecato e arrechino concretamente fastidio alle persone, superando la normale tollerabilità, si applicheranno le norme di carattere civilistico contenute nell'art. 844 cod. civ. (Fattispecie concernente l'emissione di fumo dagli impianti di un oleificio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 203 CORTE COST., Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)