Sez. 2, Sentenza n. 662 del 16/03/1963 (Rv. 260884 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - DICHIARAZIONE DI RESIDENZA EFFETTUATA NELLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA QUALE TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NECESSITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - DICHIARAZIONE DI RESIDENZA EFFETTUATA NELLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA QUALE TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NECESSITA.*
La dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, per effetto della quale l'impugnazione deve, a norma del primo comma dell'art 330 cod proc civ, essere notificata nel luogo indicati, e soltanto quella contenuta in seno alla notificazione della sentenza effettuata al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, e quindi nel modo stabilito dall'art 285 cod proc civ. conseguentemente, se la dichiarazione o l'elezione predetta sia stata fatta in seno alla notificazione della sentenza, come titolo esecutivo, effettuata personalmente alla parte che si era costituita a mezzo di procuratore nel giudizio nel quale la sentenza e stata pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata, sempre ai sensi dello stesso art 330, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio. (Conf 865/53).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)