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Sez. 2, Sentenza n. 6342 del 16/05/2000 (Rv. 536569 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Notifica della sentenza ad istanza della parte personalmente - Presunzione di conoscenza della controparte della cessazione del rapporto professionale con il difensore costituito - Insussistenza - Conseguenze - Notifica dell' impugnazione presso detto difensore - Validità - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536569-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO

La notifica di una sentenza richiesta dalla parte personalmente non costituisce circostanza idonea a far presumere alla controparte che è cessato il rapporto professionale con il difensore costituito e pertanto, se il notificante non dichiara contestualmente all'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 330 comma primo, seconda parte, cod. proc. civ., la sua residenza od ometta di eleggere il suo domicilio, è valida la notifica dell'impugnazione della controparte avverso detta sentenza, effettuata presso il predetto difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)