Sez. 1, Sentenza n. 1831 del 26/01/2011 (Rv. 616537 - 01)
CREDITO - CREDITO AGRARIO - IN GENERE | Concessione del beneficio del concorso pubblico nel pagamento degli interessi, previsto dall'art. 12 della legge n. 423 del 1981 e dell'art. 6 della legge n. 194 del 1984 - Sussistenza delle specifiche finalità previste dalla normativa richiamata e natura di cooperativa agricola o consorzio di cooperative del beneficiario - Necessità - Fondamento - Permanenza del requisito soggettivo per tutto il periodo interessato - Necessità - Ragioni.
CREDITO - CREDITO AGRARIO - IN GENERE
In tema di credito agrario, la concessione del beneficio - a favore dell'agricoltura - del concorso pubblico nel pagamento degli interessi, previsto dall'art. 12 della legge 1981, n. 423 e dell'art. 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194, richiede, oltre alla sussistenza delle specifiche finalità previste dalle richiamate deposizioni ("acquisizione, realizzazione, ampliamento, ammodernamento di impianti di conservazione, trasformazione"), che il beneficiario sia una cooperativa agricola o un consorzio di cooperative, intendendo la normativa correlare il beneficio in questione al fine mutualistico del beneficiario. Tale beneficio, riguardando l'accollo della differenza della misura tra gli interessi convenzionali e quelli a tasso agevolato, è ad effetti pluriennali, con la conseguenza che il predetto requisito soggettivo deve permanere per tutto il periodo interessato.
Riferimenti normativi: Legge 01/08/1981 num. 423 art. 12, Legge 04/06/1984 num. 194 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)