Sez. 1, Sentenza n. 26308 del 31/10/2008 (Rv. 605288 - 01)
CREDITO - CREDITO AGRARIO - IN GENERE | Concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 6 legge 4 giugno 1984, n.19 - Beneficiario - Cooperativa agricola - Conseguenze nel caso di intervenuta procedura liquidatoria di insolvenza - Erogazione della quota di interessi da parte dell'Amministrazione statale in favore della banca mutuante - Esclusione.
CREDITO - CREDITO AGRARIO - IN GENERE
In tema di credito agrario, il beneficiario del concorso pubblico nel pagamento degli interessi, previsto dall'art. 6 della legge 4 giugno 1984, n.194, va identificato nella cooperativa o nel consorzio di cooperative agricole mutuatari e non nell'istituto di credito mutuante, sicchè, ove sia intervenuta una procedura concorsuale di insolvenza a carico dell'impresa beneficiaria, essendo il corso degli interessi sospeso dalla data del provvedimento giudiziale di ammissione alla liquidazione ex art. 55 legge.fall., richiamato dall'art. 201 per la liquidazione coatta amministrativa, nessun titolo ha l'istituto di credito per richiederne l'erogazione nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.
Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge 04/06/1984 num. 194 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)