diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1338 del 05/03/1998 Cc. (dep. 04/04/1998) Rv. 210256 - 01

PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - IN GENERE | Emissione - Successiva richiesta di archiviazione - Inammissibilità - Sentenza di non doversi procedere pronunciata dal g.i.p. - Illegittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210256-01

PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - IN GENERE

Una volta che l'azione penale sia stata esercitata con l'emissione del decreto di citazione a giudizio da parte del P.M. presso la Pretura, non è ammissibile, per il principio di irretrattabilità dell'azione penale, una successiva richiesta di archiviazione dello stesso P.M., ed è illegittima la pronuncia di sentenza di non doversi procedere da parte del g.i.p., essendo stato investito della decisione il Pretore. (Nella specie, si trattava, peraltro, di richiesta ritenuta dalla S.C. erronea nel merito, essendo stato ritenuto ignoto l'autore del reato per la semplice mancata identificazione dello stesso, a causa dell'inesattezza delle indicazioni anagrafiche).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 66, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 66, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)