Sez. 1, Sentenza n. 6999 del 09/12/1999 Cc. (dep. 08/02/2000) Rv. 215235 - 01
PUBBLICO MINISTERO (COD. PROC. PEN. 1988) - ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE | Mediante emissione di richiesta di rinvio a giudizio o di decreto di citazione a giudizio - Successiva richiesta di sentenza di proscioglimento o di archiviazione - Ammissibilità - Esclusione.
PUBBLICO MINISTERO (COD. PROC. PEN. 1988) - ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE
Una volta emessa la richiesta di rinvio a giudizio o, nel procedimento pretorile, il decreto di citazione a giudizio, il pubblico ministero non può più chiedere l'archiviazione, né tanto meno sentenza di proscioglimento, ostandovi il principio di irretrattabilità dell'azione penale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 425 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)