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Sez. L, Sentenza n. 919 del 30/01/1987 (Rv. 450572 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PRESSO GLI ENTI PUBBLICI - DISCIPLINA RELATIVA - APPLICABILITÀ AGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI.*
Stato
decisa il 1987-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450572-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PRESSO GLI ENTI PUBBLICI - DISCIPLINA RELATIVA - APPLICABILITÀ AGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI.*

In tema di collocamento obbligatorio la speciale disciplina dettata dall'art. 12 della legge n. 482 del 1968 per gli enti pubblici prescinde dalla circostanza che il rapporto di lavoro sia assoggettato alla normativa pubblicista ovvero a quella privatistica e pertanto si riferisce anche agli enti pubblici economici (nella specie, l'ENEL), i quali quindi - salva l'ipotesi di personale delle carriere direttive o di concetto - sono tenuti ad assumere senza concorso i lavoratori appartenenti alle categorie protette nei limiti dell'aliquota di legge; pertanto, ove l'ente pubblico economico ricorra alla procedura concorsuale per l'assunzione di nuovo personale, tale procedura non equivale ad una Forma di scelta del personale da assumere anche tra le categorie protette, né di conseguenza un invalido, che abbia partecipato al concorso, può invocare il diritto all'assunzione per effetto della normativa sul collocamento obbligatorio. (V 43/86, mass n 443683).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)