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Sez. 5 - , Ordinanza n. 32851 del 13/12/2019 (Rv. 656113 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Depositi fiscali ai fini IVA - Immissione in libera pratica di beni non comunitari - Esenzione dall’IVA all’importazione - Effettivo immagazzinamento nel deposito - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656113-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

In tema di depositi fiscali ai fini IVA, previsti dall'art. 50-bis del d.l. n. 331 del 1993, conv., con modif., in l n. 427 del 1993, in caso di immissione in libera pratica di beni non comunitari, la necessità di effettivo immagazzinamento della merce quale presupposto per poter usufruire dell'esenzione dall'IVA all'importazione, ai sensi della lett. b), comma 4, del cit. art. 50-bis, non è venuta meno a seguito dell'art. 16, comma 5-bis, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., in l n. 2 del 2009, che interpreta la lett. h) del predetto comma 4 - nella parte in cui prevede l'esenzione dall'IVA per le prestazioni di servizi relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite nei locali limitrofi - nel senso che tali prestazioni "relative ai beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA", in tal modo limitandosi a consentire in locali limitrofi al deposito l'esecuzione di attività accessorie di manipolazione delle merci, senza però interferire sulla necessaria introduzione delle stesse ma, anzi, implicitamente confermandola, come si evince dal riferimento ai beni "consegnati" al depositario, ove il termine "consegna" non può ritenersi diverso da quello di "introduzione" nel deposito. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato la sentenza che aveva escluso la responsabilità solidale del titolare del deposito IVA, con rinvio alla C.T.R. per verificare se la questione di fatto dell'eventuale avvenuto pagamento dell'IVA da parte dell'importatore mediante sistema del "reverse charge", dedotta in primo grado, fosse stata devoluta in appello o se, al contrario, dovesse ritenersi incontroverso tra le parti l'evasione di imposta da parte dell'importatore).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 50 bis, Legge 29/10/1993 num. 427 art. 1, Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 16 com. 5, Legge 29/01/2009 num. 2 art. 1 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 98, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 99, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)