Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 19/05/2010 (Rv. 613132 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Art. 50-bis del d.l. n. 331 del 1993 - Depositi fiscali ai fini IVA - Ammissione in libera pratica di beni non comunitari - Esenzione dall'IVA all'importazione - Effettivo immagazzinamento nel deposito - Necessità -
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di depositi fiscali ai fini IVA, previsti dall'art. 50-bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, in caso di ammissione in libera pratica di beni non comunitari, la necessità di effettivo immagazzinamento della merce quale presupposto per poter usufruire dell'esenzione dall'IVA all'importazione, ai sensi della lettera b) del comma 4 dell'art. 50-bis cit., non è venuta meno a seguito dell'art. 16, comma 5-bis, del d.l. 29 novembre 2008 n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che interpreta la lettera h) del predetto comma 4 - nella parte in cui prevede l'esenzione dall'IVA per le prestazioni di servizi relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite nei locali limitrofi - nel senso che tali prestazioni "relative ai beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA", in tal modo limitandosi a consentire in locali limitrofi al deposito l'esecuzione di attività accessorie di manipolazione delle merci, senza però interferire sulla necessaria introduzione delle stesse ma, anzi, implicitamente confermandola, come si evince dal riferimento ai beni "consegnati" al depositario, ove il termine "consegna" non può ritenersi diverso da quello di "introduzione" nel deposito.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 50 bis, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 98, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 99, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)