Sez. 1, Sentenza n. 4881 del 08/08/1988 (Rv. 459702 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI - IN GENERE - COMPROPRIETÀ DI UN AREA - IMPEGNO DEI COMPROPRIETARI A REALIZZARE SULLA STESSA DISTINTE E SEPARATE COSTRUZIONI - ATTRIBUZIONE "AB ORIGINE" DELLA PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DELLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI - RECIPROCA COSTITUZIONE DI CONCESSIONI "AD AEDIFICANDUM" - TASSAZIONE PROPORZIONALE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI - IN GENERE - COMPROPRIETÀ DI UN AREA - IMPEGNO DEI COMPROPRIETARI A REALIZZARE SULLA STESSA DISTINTE E SEPARATE COSTRUZIONI - ATTRIBUZIONE "AB ORIGINE" DELLA PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DELLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI - RECIPROCA COSTITUZIONE DI CONCESSIONI "AD AEDIFICANDUM" - TASSAZIONE PROPORZIONALE.*
In tema d'imposta di registro, il contratto, con il quale i comproprietari di un'area, impegnandosi a realizzare su di essa determinate e separate costruzioni, ne contemplino "ab origine" la rispettiva attribuzione in proprietà superficiaria, non ha portata meramente ricognitiva, né è qualificabile come divisione di cosa futura (ravvisabile nella diversa ipotesi di edificio comune da suddividersi in porzioni di proprietà assoluta), ma integra un negozio costitutivo di diritti reali di superficie, tramite reciproche concessioni "ad aedificandum", e, pertanto, è soggetto a tassazione proporzionale (nella specie, nel vigore del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, ai sensi dell'art. 1 della tariffa all. A). (V 4868/83, mass n 429758).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 1117, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)