Sez. 1, Sentenza n. 4868 del 15/07/1983 (Rv. 429758 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI REGISTRO - DIRITTI REALI DI GODIMENTO - DIVISIONE - ATTO STIPULATO DAI COMPROPRIETARI PRO INDIVISO - DI UN SUOLO EDIFICABILE PER L'ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIONE DEI SINGOLI APPARTAMENTI DI UN EDIFICIO DA COSTRUIRE - QUALIFICAZIONE - CRITERI - DIVISIONE DI COSA FUTURA OVVERO CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM - DISTINZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI REGISTRO - DIRITTI REALI DI GODIMENTO - DIVISIONE - ATTO STIPULATO DAI COMPROPRIETARI PRO INDIVISO - DI UN SUOLO EDIFICABILE PER L'ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIONE DEI SINGOLI APPARTAMENTI DI UN EDIFICIO DA COSTRUIRE - QUALIFICAZIONE - CRITERI - DIVISIONE DI COSA FUTURA OVVERO CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM - DISTINZIONE.*
Spetta al giudice del merito stabilire, in base al contenuto della convenzione se i comproprietari pro indiviso di un suolo, i quali stabiliscano di costruirvi un fabbricato condominiale, per conseguire la proprietà esclusiva dei singoli appartamenti senza necessità di porre in essere, a costruzione ultimata, ulteriori Atti traslativi o dichiarativi, abbiano stipulato un negozio di divisione di cosa futura, soggetto all'imposta graduale di registro nel vigore del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, ovvero una reciproca concessione ad aedificandum, sottoposta alla più gravosa imposta proporzionale, ma a questa seconda qualificazione giuridica, la quale, comportando che i comproprietari conseguano, una volta ultimata la costruzione, non la proprietà assoluta ma quella superficiaria dei singoli appartamenti, non corrisponde all'intento solitamente perseguito dalle parti, si può pervenire solo se la volontà dei contraenti di far ricorso all'istituto della superficie risulti chiaramente attraverso l'interpretazione del contratto, che, in caso contrario, deve essere qualificato come divisione. (Conf 4001/82, mass n 421961; (Conf 5767/81, mass n 416471; (Conf 4283/80, mass n 408147; (Conf 3929/80, mass n 407822; (Conf 1621/80, mass n 405211; (Conf 3241/79, mass n 399610).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1362, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 8, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 9, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 11 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 1, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)