Sez. 5 - , Sentenza n. 6736 del 15/03/2017 (Rv. 643594 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | Soppressione della corrispondenza tra corrispettivo effettivo e valore normale – Riespansione con efficacia retroattiva della precedente normativa - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE
In tema di accertamenti tributari, a seguito della soppressione, ad opera della legge comunitaria n. 88 del 2009, della presunzione “iuris tantum” di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene, che era stata introdotta dall’art. 35 del d.l. n. 223 del 2006 (conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006), gli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui spetta al giudice valutare l'eventuale esistenza di attività non dichiarate - e dunque di un corrispettivo non integralmente fatturato – anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti, sono nuovamente applicabili, con effetto retroattivo, in considerazione della "ratio legis" di adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario.
Riferimenti normativi: Legge 07/07/2009 num. 88 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)