Sez. 5 - , Sentenza n. 23485 del 18/11/2016 (Rv. 641876 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | Art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Modifiche ad opera della l. n. 88 del 2009 - Portata - Effetti retroattivi - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE
In tema di accertamento induttivo, gli artt. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, e 54, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificati dall'art. 24 della l. n. 88 del 2009, hanno effetto retroattivo, in considerazione della finalità della citata l. n. 88 di adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario, sicché, venuta meno "ex tunc" la presunzione legale relativa di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene, introdotta nei menzionati artt. 39 e 54 dal d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, la prova dell'esistenza di attività non dichiarate può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 com. 3, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 CORTE COST., Legge 07/07/2009 num. 88 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)