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Sez. 3, Sentenza n. 1175 del 24/04/1974 (Rv. 369195 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - COMPENSATIVI - FATTO ILLECITO - INTERESSI SULLE SOMME LIQUIDATE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI - NATURA COMPENSATIVA - DECORRENZA - LIQUIDAZIONE DEL DANNO IN VIA EQUITATIVA IN UNA SOMMA GLOBALE - INTERESSI - DIVERSA DECORRENZA - SOMME LIQUIDATE PER RIMBORSO DELLE SPESE FUNEBRI E DELLE SPESE DI RIPARAZIONE DI UN VEICOLO - INTERESSI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1974-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369195-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - COMPENSATIVI - FATTO ILLECITO - INTERESSI SULLE SOMME LIQUIDATE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI - NATURA COMPENSATIVA - DECORRENZA - LIQUIDAZIONE DEL DANNO IN VIA EQUITATIVA IN UNA SOMMA GLOBALE - INTERESSI - DIVERSA DECORRENZA - SOMME LIQUIDATE PER RIMBORSO DELLE SPESE FUNEBRI E DELLE SPESE DI RIPARAZIONE DI UN VEICOLO - INTERESSI - DECORRENZA.*

Gli interessi sulle somme liquidate a titolo di danni causati da fatto illecito hanno natura compensativa, e non moratoria, per cui decorrono non dalla Costituzione in mora, ma dalla data in cui l'evento ebbe a verificarsi. Soltanto nell'ipotesi in cui il danno sia stato liquidato equitativamente in una somma globale, e senza detrazione degli interessi a scalare corrispondenti all'anticipata erogazione del capitale, gli interessi sulla somma stessa decorrono non dalla data del fatto illecito, bensi da quella della liquidazione, cioe dalla pubblicazione della sentenza, e non gia dalla domanda. Gli interessi sulle somme liquidate a titolo di rimborso delle spese funebri e delle riparazioni di un'autovettura decorrono, invece, dalle date in cui ciascuna delle dette erogazioni e stata rispettivamente effettuata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)