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Sez. 1, Sentenza n. 4436 del 06/05/1994 (Rv. 486530 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - A più parti | Consegna di tante copie per quante sono le parti - Necessità - Inosservanza di detta regola - Notificazione - Inesistenza - Configurabilità - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486530-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - A più parti

Il principio secondo cui l'impugnazione proposta contro più parti, anche se domiciliate presso un unico procuratore, deve essere notificata mediante consegna di tante copie quante sono le parti contro cui essa viene proposta, con la conseguenza che la inosservanza di detta regola, comportando una incertezza assoluta circa l'identità della parte contro la quale l'impugnazione è diretta, determina l'inesistenza della notificazione, trova applicazione anche nel caso in cui tra le parti rappresentate da un unico difensore vi sia litisconsorzio necessario, poiché anche in questo caso, con la consegna di una sola copia dell'atto, non è possibile stabilire nei confronti di quale dei soggetti, sia pure litisconsorti o parti in causa inscindibile, sia stato instaurato il rapporto processuale d'impugnazione, né è possibile disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)