Sez. 1, Sentenza n. 1614 del 15/02/1995 (Rv. 490434 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI | Presso un unico procuratore - Consegna di una sola copia dell'atto - Conseguenze - Parti convenute - Costituzione in giudizio o svolgimento di attività difensiva dopo la scadenza del termine per impugnare - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI
Poiché la notificazione dell'impugnazione a più parti presso un unico procuratore eseguita mediante la consegna di una sola copia dell'atto è giuridicamente inesistente e non meramente nulla, la costituzione delle parti convenute, o anche di alcune di esse attraverso lo svolgimento di attività difensiva (nella specie, presentazione del controricorso contenente ricorso incidentale) val rimuovere l'impedimento alla valida ed efficace instaurazione del rapporto processuale non "ex tunc", ma solo con effetto "ex nunc", e cioè dal giorno della costituzione o del compimento di attività difensiva. Pertanto, la costituzione in giudizio o lo svolgimento di attività difensive, allorché abbia avuto luogo dopo la scadenza del termine per impugnare, non vale ad impedire le conseguenze della già verificata decadenza dall'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)