Sez. 2, Sentenza n. 1390 del 06/06/1964 (Rv. 301969 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - OMESSA PRONUNCIA SU PUNTO DECISIVO - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - OMESSA PRONUNCIA SU PUNTO DECISIVO - NOZIONE.*
La norma dell'art.360 n.5 cod.proc.civ. non consente un ulteriore esame, da parte della Corte di Cassazione, del merito della controversia, perche vuole soltanto assicurare che l'esposizione dei motivi e delle fonti di convincimento sia fatta in modo da poter seguire il processo logico valutativo del giudice di meritò ai fini di detta norma sono, pertanto, rilevanti solo quelle omissioni su circostanze o punti che, se tenuti presenti, avrebbero potuto portare ad un diverso convincimento. Ne consegue che non ogni mancato esame od omessa discussione di elementi di prova esistenti in Atti sostanzia l'omessa su punto decisivo, giacche tale violazione non sussiste quando emerga che il giudice, sia pure implicitamente, ha tenuto conto di ogni difesa, di ogni deduzione e di ogni prova. (V. 3025/62; 127/58; 2303/55).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)