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Sez. 3, Sentenza n. 1745 del 17/05/1976 (Rv. 380516 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - INSUFFICIENTE - OMESSA - IN GENERE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - OMESSO ESAME DI ELEMENTI CONTRASTANTI CON QUELLI POSTI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE - VIZIO DI MOTIVAZIONE - CONDIZIONI - ANALISI DI TUTTE LE DEDUZIONI E DI TUTTI GLI ELEMENTI PROBATORI - OBBLIGO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380516-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - INSUFFICIENTE - OMESSA - IN GENERE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - OMESSO ESAME DI ELEMENTI CONTRASTANTI CON QUELLI POSTI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE - VIZIO DI MOTIVAZIONE - CONDIZIONI - ANALISI DI TUTTE LE DEDUZIONI E DI TUTTI GLI ELEMENTI PROBATORI - OBBLIGO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il mancato esame, da parte del giudice del merito, di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione adottata non basta, di per se solo, a configurare il vizio di omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, occorrendo a tanto, invece, che la risultanza processuale non esaminata abbia carattere decisivo, nel senso d'essere tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilita, l'efficacia provatoria delle altre risultanze e delle presunzioni sulle quali si e fondato il convincimento del giudice. Inoltre, per adempiere all'Obbligo della motivazione, il giudice di merito non e tenuto a compiere un'analisi particolareggiata di tutte le deduzioni delle parti e di tutti gli elementi probatori emersi nel processo, essendo sufficiente che egli, attraverso una valutazione globale di tutte le risultanze di causa, spieghi le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, mentre debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive non espressamente esaminate ed incompatibili con la costruzione logico-giuridica della sentenza. (V 62/67, mass n 325698; (V 1550/65, mass n 312952; (V 1390/64, mass n 301969; (V 1024/64, mass n 301438).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)