Sez. 3, Sentenza n. 468 del 09/03/1962 (Rv. 250732 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - IPOTESI TASSATIVE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - IPOTESI TASSATIVE.*
Tranne nei casi tassativamente stabiliti dal nostro diritto processuale, in deroga al principio che le nullita del giudizio di primo grado si convertono in motivi di gravame senz'altro assorbiti nell'appello, il giudice di secondo grado non puo rimettere la causa a quello di prima istanza, ma deve deciderla nel merito e, tale decisione e possibile sempreche questioni di merito siano state in Sede di appello debitamente e ritualmente formulate. (V 2181/61, 2337/60, 3643/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)