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Sez. 3, Sentenza n. 4012 del 26/06/1980 (Rv. 407922 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - DEDUZIONE CON L'ATTO DI APPELLO DELLA SOLA NULLITA E NON ANCHE DELLE QUESTIONI DI MERITO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407922-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - DEDUZIONE CON L'ATTO DI APPELLO DELLA SOLA NULLITA E NON ANCHE DELLE QUESTIONI DI MERITO - INAMMISSIBILITA.*

Perche il giudice d'appello, rilevata una nullita del giudizio di primo grado fuori dei casi tassativamente previsti dagli artt 353 e 354 cod proc civ, decida la causa nel merito, e necessario che le questioni di merito siano state debitamente e ritualmente dedotte, con la conseguenza che l'appello fondato esclusivamente sui motivi di nullita, senza contemporaneo gravame contro una ingiustizia della sentenza del giudice di primo grado, deve essere dichiarato inammissibile, oltreche per difetto di interesse, a causa della sua non rispondenza al modello legale o tipo di impugnazione. (V 3368/72, mass n 361206; (V 468/62, mass n 250732).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)