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Sez. L, Sentenza n. 1528 del 29/03/1989 (Rv. 462330 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 7 STATUTO LAVORATORI - DECLARATORIA - OPERATIVITÀ SU SITUAZIONI ESAURITE O PER QUESTIONI NON ESTESE DAL LAVORATORE ALLA RITUALITÀ DELLA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI O ALLA GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462330-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 7 STATUTO LAVORATORI - DECLARATORIA - OPERATIVITÀ SU SITUAZIONI ESAURITE O PER QUESTIONI NON ESTESE DAL LAVORATORE ALLA RITUALITÀ DELLA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI O ALLA GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE.*

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui tale normativa non estende al licenziamento disciplinare le garanzie procedimentali previste per le sanzioni di analoga natura e di minore rilievo, non opera in relazione a situazioni giuridiche ormai esaurite o nelle quali la suddetta questione è preclusa per avere il lavoratore limitato la propria impugnazione del recesso, anche in Sede giudiziale, a ragioni non attinenti alla ritualità della contestazione degli addebiti ed alla garanzia del diritto di difesa. (V 6899/87, mass n 455098; (V 4064/87, mass n 452850).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)