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Sez. L, Sentenza n. 6899 del 12/08/1987 (Rv. 455098 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - DEDUZIONE DEL LAVORATORE, NELLA DOMANDA GIUDIZIALE, DELLA RELATIVA ILLEGITTIMITÀ - SUCCESSIVA DOMANDA FONDATA SULLA INOSSERVANZA DELLA PROCEDURA EX ART. 7 ST. LAVORATORI - INAMMISSIBILITÀ - PRINCIPIO DELLA RILEVABILITÀ D'UFFICIO DELLA NULLITÀ - SUBORDINAZIONE AL PRINCIPIO DELLA DOMANDA E DELLA CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO.*
Stato
decisa il 1987-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455098-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - DEDUZIONE DEL LAVORATORE, NELLA DOMANDA GIUDIZIALE, DELLA RELATIVA ILLEGITTIMITÀ - SUCCESSIVA DOMANDA FONDATA SULLA INOSSERVANZA DELLA PROCEDURA EX ART. 7 ST. LAVORATORI - INAMMISSIBILITÀ - PRINCIPIO DELLA RILEVABILITÀ D'UFFICIO DELLA NULLITÀ - SUBORDINAZIONE AL PRINCIPIO DELLA DOMANDA E DELLA CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO.*

Se il lavoratore licenziato abbia dedotto, con il ricorso introduttivo di primo grado, l'illegittimità del licenziamento per difetto di giusta causa o di giustificato motivo, costituisce domanda nuova quella successivamente proposta nel corso dello stesso giudizio per ottenere l'accertamento della nullità del licenziamento medesimo, avente natura disciplinare, per l'inosservanza della procedura prevista dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori (dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 204 del 1982), in quanto tale domanda importa la deduzione di un'altra causa petendi in aggiunta a quella originaria, con l'inserimento nel processo di un fatto nuovo e di un diverso tema d'indagine e di decisione. Nè l'esame di tale nuova domanda può ritenersi imposto dal principio (art. 1421 cod. civ.) della rilevabilità d'ufficio della nullità in ogni stato e grado del giudizio, atteso che tale principio va coordinato con le regole del processo e, segnatamente, con i principi della domanda e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (artt. 99 e 112 cod. proc. civ.), i quali escludono che il giudice possa di sua iniziativa dichiarare una nullità il cui accertamento presupponga l'Esercizio di un'Azione diversa da quella in effetti proposta. (V 4064/87, mass n 452850; (V 6945/86, mass n 449048; (V 1545/86, mass n 444916; (V 2399/84, mass n 434436).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)