Sez. 3, Sentenza n. 9397 del 25/09/1997 (Rv. 508217 - 01)
IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO | A titolo principale - Qualificazione preci accertamenti riservati alle Regioni - Disciplina ex art. 12, secondo comma, legge n. 153 del 1975 - Ambito di applicazione.
IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO
La disposizione dell'art. 12 comma secondo legge 9 maggio 1975 n. 153, che ai fini della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, riserva alle Regioni l'accertamento del requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attività agricola dell'imprenditore, è applicabile unicamente per i fini della concessione dei benefici economici stabiliti dal precedente art. 11 della legge medesima, e non pure per i diversi fini in cui la predetta qualifica può assumere rilevanza in un giudizio civile relativo ai diritti soggettivi delle parti, come nel caso di controversia sulla stesura del contratto di affitto di fondo rustico a norma dell'art. 2 della legge n. 203 del 1982.
Riferimenti normativi: Legge 09/05/1975 num. 153 art. 11, Legge 09/05/1975 num. 153 art. 12, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)