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Sez. 3, Sentenza n. 2439 del 15/03/1994 (Rv. 485703 - 01)

Impresa - Imprenditore - Agricolo | Imprenditore agricolo principale - Configurabilità - Condizioni ex art. 12 legge n. 153 del 1975 - Rilevanza ai fini della concessione dei benefici economici ex art. 11 stessa legge - Estensione in un giudizio civile relativo ai diritti soggettivi delle parti - In ordine alla durata del contratto di affitto di fondo rustico ex art. 2 legge n. 203 del 1982 - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485703-01

Impresa - Imprenditore - Agricolo

La disposizione del secondo comma dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975 n. 153, che, ai fini della qualifica di imprenditore agricolo principale, riserva alle regioni l'accertamento del requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato alla attività agricola dall'imprenditore, è applicabile solo per i fini della concessione dei benefici economici stabiliti dall'art. 11 della legge medesima e non anche per i diversi fini in cui la predetta qualifica può assumere rilevanza in un giudizio civile relativo ai diritti soggettivi delle parti, come nel caso di controversia sulla durata del contratto di affitto di fondo rustico a norma dell'art. 2 della legge n. 203 del 1982. In tale ipotesi spetta al giudice di procedere alla detta qualificazione accertando la ricorrenza delle condizioni stabilite dal citato art. 12, per cui sono ammessi tutti i mezzi di prova anche non documentali, senza che a tal fine acquistino efficacia di prova legale gli accertamenti e le eventuali certificazioni rilasciate dall'ufficio regionale competente per la erogazione delle provvidenze stabilite dalla legge.

Riferimenti normativi: Legge 09/05/1975 num. 153 art. 11, Legge 09/05/1975 num. 153 art. 12, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)