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Sez. U, Sentenza n. 13298 del 10/12/1991 (Rv. 474983 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere | Consorzio autonomo del porto di Genova - Natura - Lavoratori dipendenti - Controversia per il riconoscimento di un periodo di lavoro - Per il computo della indennità di buonuscita e del trattamento di fine rapporto - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione.
Stato
decisa il 1991-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474983-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere

Al Consorzio Autonomo del Porto di Genova, attesa la prevalenza - rispetto a quelle pubblicistiche - delle attribuzioni di carattere imprenditoriale ad esso affidate nella gestione della stazione marittima e di quella aeroportuale, va riconosciuta la natura di ente pubblico economico anche con riguardo al periodo anteriore alla legge 19 maggio 1975 n. 168, che tale natura ha, con un inciso, esplicitamente affermato, dettando, all'art. 1, il testo sostitutivo del primo comma dell'art. 1 del r.d. 16 gennaio 1936 n. 801. Ne consegue che la controversia instaurata nei suoi confronti da lavoratori, volta al riconoscimento di un periodo di lavoro (nella specie, prestato da infradiciottenni prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 luglio 1967 n. 809) nel computo dell'indennità di buonuscita e del trattamento di fine rapporto, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, tenuto altresì conto che tale pretesa concerne un diritto soggettivo non suscettibile di affievolimento per effetto di atti della competente commissione del Consorzio in tema di determinazione dell'anzianità di servizio utile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 16/01/1936 num. 801 art. 1, DPR 21/07/1967 num. 809, Legge 19/05/1975 num. 168 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)