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Sez. 1, Sentenza n. 19513 del 06/10/2005 (Rv. 585385 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - INTERPRETAZIONE | Compito istituzionale del giudice del merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2005-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585385-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dell'atto di appello è compito istituzionalmente demandato al giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)