diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 15643 del 20/10/2003 (Rv. 567516 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - INTERPRETAZIONE | Compito istituzionale del giudice del merito - Limiti - Regole di ermeneutica contrattuale - Esclusione - Fondamento - Finalità perseguite - Rilevanza.
Stato
decisa il 2003-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567516-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione del contenuto dell'atto di appello - demandata istituzionalmente al giudice del merito e non è denunciabile in Cassazione se congruamente motivato - non è soggetta alle regole di ermeneutica contrattuale non potendo esser limitato alle espressioni letterali usate, ma dovendo tener conto delle sostanziali finalità perseguite dalla parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)