Sez. 3, Sentenza n. 15643 del 20/10/2003 (Rv. 567516 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - INTERPRETAZIONE | Compito istituzionale del giudice del merito - Limiti - Regole di ermeneutica contrattuale - Esclusione - Fondamento - Finalità perseguite - Rilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione del contenuto dell'atto di appello - demandata istituzionalmente al giudice del merito e non è denunciabile in Cassazione se congruamente motivato - non è soggetta alle regole di ermeneutica contrattuale non potendo esser limitato alle espressioni letterali usate, ma dovendo tener conto delle sostanziali finalità perseguite dalla parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)