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Sez. 3, Sentenza n. 23084 del 16/11/2005 (Rv. 585557 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE | Pubblica amministrazione debitrice - Enti locali - Modalità di pagamento - Emissione e trasmissione del mandato al tesoriere - Avvenuta comunicazione al creditore - Sufficienza - Legittimità dell'azione esecutiva e della notifica del precetto - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585557-01

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE

In tema di esecuzione forzata nei confronti della P.A., la comunicazione dell'ente locale con cui viene portata a conoscenza del creditore l'avvenuta emissione del mandato di pagamento, ancorchè senza trasmettere copia del mandato, esclude che il creditore possa fare ricorso all'azione esecutiva e intimare il precetto, atteso che i pagamenti dell'ente locale vengono eseguiti attraverso il tesoriere e nella sede di questo, sicchè non v'è luogo per l'attuazione coattiva del diritto allorquando il debitore abbia già proceduto alla liquidazione della spesa, alla emissione e trasmissione del mandato al tesoriere, così facendo quanto dovuto per adempiere, mentre è il creditore a dover a questo punto collaborare per ricevere il pagamento. (Nella specie, in applicazione dei principi di cui sopra, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva respinto l'opposizione all'esecuzione proposta dal Comune intimato perché la comunicazione non era stata accompagnata dalla copia del mandato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)