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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 77 del 04/01/2022 (Rv. 663521 - 01)

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - CONTABILITÀ - MANDATI DI PAGAMENTO | - Pubblica amministrazione debitrice - Enti locali - Modalità di pagamento - Emissione e trasmissione del mandato al tesoriere - Avvenuta comunicazione al creditore - Sufficienza - Legittimità dell'azione esecutiva e della notifica del precetto - Esclusione.
Stato
decisa il 2022-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663521-01

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - CONTABILITÀ - MANDATI DI PAGAMENTO

In tema di esecuzione forzata nei confronti della P.A., la comunicazione dell'ente locale con cui viene portata a conoscenza del creditore l'avvenuta emissione del mandato di pagamento, ancorché senza trasmettere copia del mandato, esclude che il creditore possa fare ricorso all'azione esecutiva e intimare il precetto, atteso che i pagamenti dell'ente locale vengono eseguiti attraverso il tesoriere e nella sede di questo, sicché non v'è luogo per l'attuazione coattiva del diritto allorquando il debitore abbia già proceduto alla liquidazione della spesa, alla emissione e trasmissione del mandato al tesoriere, così facendo quanto dovuto per adempiere, mentre è il creditore a dover, a questo punto, collaborare per ricevere il pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)