diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2484 del 20/07/1972 (Rv. 359958 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONDOMINO - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - LEGITTIMAZIONE DEL NUOVO CONDOMINO - VENDITA DI UN APPARTAMENTO CONDOMINIALE - LEGITTIMAZIONE DELL'ACQUIRENTE - CONDIZIONI - PROVA DELL'ACQUISTO - MANCANZA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1972-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359958-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONDOMINO - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - LEGITTIMAZIONE DEL NUOVO CONDOMINO - VENDITA DI UN APPARTAMENTO CONDOMINIALE - LEGITTIMAZIONE DELL'ACQUIRENTE - CONDIZIONI - PROVA DELL'ACQUISTO - MANCANZA - EFFETTI.*

Nell'ipotesi di alienazione di un piano o di una porzione separata di piano di un edificio in condominio dal proprietario originario ad altro soggetto, affinche questi si legittimi quale nuovo proprietario di fronte al condominio, occorre, pur nel silenzio della legge, come esigenza minima, una qualche iniziativa - esclusiva del solo acquirente o concorrente con quella dell'alienante - che, in Forma documentale, renda noto al condominio (ad esempio attraverso l'esibizione ed il deposito, presso l'amministratore, della scrittura privata di vendita) il mutamento del titolare della proprieta separata, da cui deriva al nuovo soggetto la veste di condomino; mentre finche cio non avvenga, titolare dei diritti e degli obblighi relativi alla posizione di condomino, resta, nei confronti del condominio, l'alienante. (V 1750'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)