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Sez. 2, Sentenza n. 2093 del 17/07/1973 (Rv. 365271 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONDOMINO - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - LEGITTIMAZIONE DEL NUOVO CONDOMINO - VENDITA DI APPARTAMENTO CONDOMINIALE - LEGITTIMAZIONE DELL'ACQUIRENTE - CONDIZIONI - COMUNICAZIONE DELLO ACQUISTO.*
Stato
decisa il 1973-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365271-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONDOMINO - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - LEGITTIMAZIONE DEL NUOVO CONDOMINO - VENDITA DI APPARTAMENTO CONDOMINIALE - LEGITTIMAZIONE DELL'ACQUIRENTE - CONDIZIONI - COMUNICAZIONE DELLO ACQUISTO.*

In caso di alienazione di porzione di un edificio in condominio, perche l'acquirente si legittimi quale nuovo titolare, di fronte al condominio, occorre, come esigenza minima, una qualche iniziativa, esclusiva del solo acquirente o concorrente con quella dell'alienante, che, in Forma documentale renda noto al condominio il mutamento del titolare della proprieta separata, da cui deriva al nuovo soggetto la veste di condomino; mentre finche cio non avvenga, titolare dei diritti e degli obblighi relativi alla posizione di condomino, resta, nei confronti del condominio, l'alienante. (Conf 2484/72, mass n 359958).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1103, Cod. Civ. art. 1118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)