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Sez. 6, Sentenza n. 12157 del 20/02/2024 Ud. (dep. 22/03/2024) Rv. 286190-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER IL GIUDIZIO | Art. 601, comma 3, cod. proc. pen. - Disciplina introdotta dalla c.d. “Riforma Cartabia” - Termine a comparire di quaranta giorni - Applicabilità - Decorrenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286190-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER IL GIUDIZIO

La nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile a far data dal 30 dicembre 2022, dal momento che essa non è stata oggetto di specifico differimento da parte dell'art. 94, comma 2, del citato decreto. (In motivazione la Corte ha precisato che non esiste incompatibilità funzionale tra il termine di comparizione riformato e la perdurante applicazione del rito emergenziale, di cui all'art. 23-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176, il quale prevede quale forma di trattazione ordinaria quella cartolare).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 3, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. G, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 94 com. 2, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)