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Sez. 2, Sentenza n. 6010 del 05/12/2023 Ud. (dep. 12/02/2024) Rv. 285970-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER IL GIUDIZIO | Art. 601, comma 3, cod. proc. pen. come novellato dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 150 del 2022 - Normativa transitoria - Sussistenza - Esclusione - Applicazione della nuova disciplina - Criteri - Indicazione.
Stato
decisa il 2023-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285970-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER IL GIUDIZIO

In tema di atti preliminari al giudizio di appello, per effetto delle modifiche apportate all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2023, 150, la disciplina del termine a comparire dev'essere individuata, in assenza di norma transitoria, con riguardo alla data di emissione del provvedimento impugnato, e non a quella della proposizione dell'impugnazione, sicché, per gli appelli proposti avverso sentenze pronunciate fino al 31 dicembre 2022, tale termine è di venti giorni. (In motivazione, la Corte ha escluso che la disposizione transitoria di cui all'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2023, 150, sia riferibile agli atti preliminari al giudizio di appello, con la conseguenza che, per l'individuazione della normativa processuale applicabile, occorre fare riferimento al principio "tempus regit actum").

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. G, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 94 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)