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Sez. 2, Sentenza n. 5577 del 11/03/1987 Ud. (dep. 07/05/1987) Rv. 175888 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 630, QUINTO COMMA COD. PEN. - AMBITO DI APPLICAZIONE - RATIO.*
Stato
decisa il 1987-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175888-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 630, QUINTO COMMA COD. PEN. - AMBITO DI APPLICAZIONE - RATIO.*

Per l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 630, quinto comma cod. pen., in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, non è necessario che l'atteggiamento di collaborazione con la polizia o con l'autorità giudiziaria del concorrente dissociato consegua ad un atto di autentico pentimento o di spontanea resipiscenza, ben potendo l'agente essersi determinato a collaborare per motivi di tornaconto personale o per conseguire una qualsiasi utilità giuridicamente rilevante. La ragione d'essere della norma predetta, infatti, è quella di predisporre una attenuazione di pena nei confronti di chi, muovendosi al di fuori della logica di quell'associazionismo che rende particolarmente pericoloso il reato e particolarmente difficili e complesse le indagini della polizia e dell'autorità giudiziaria si adoperi concretamente per facilitare con il proprio aiuto la raccolta delle prove per l'individuazione o la cattura dei concorrenti. (V mass n 174282).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 630 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)