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Sez. 2, Sentenza n. 12862 del 08/07/1986 Ud. (dep. 17/11/1986) Rv. 174282 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 630 QUINTO COMMA COD. PEN. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - ASSENZA DI NOVITÀ DELLE INFORMAZIONI E COLLABORAZIONE INCOMPLETA - APPLICAZIONE DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO PER VIOLAZIONE DI LEGGE IN ORDINE ALLA CONCESSA ATTENUANTE.*
Stato
decisa il 1986-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174282-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 630 QUINTO COMMA COD. PEN. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - ASSENZA DI NOVITÀ DELLE INFORMAZIONI E COLLABORAZIONE INCOMPLETA - APPLICAZIONE DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO PER VIOLAZIONE DI LEGGE IN ORDINE ALLA CONCESSA ATTENUANTE.*

La diminuente prevista dall'art. 630, quinto comma, cod. pen., in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei correi, postula, per essere applicata, il sicuro distacco dell'imputato dai correi e la prestazione di una collaborazione oggettivamente qualificata, nel senso di fornire un concreto e determinante ausilio agli inquirenti nella ricerca di ben specificate prove. Deve trattarsi, infatti, non di una qualsiasi Forma di contributo alle indagini, bensì di un aiuto sostanziale tale da dare un impulso decisivo alle indagini, sicché ne restano esclusi quei contributi successivi che, in un quadro di già avvenuta individuazione dei concorrenti nel reato, confluiscano attraverso l'apporto di ulteriori elementi di prova all'accertamento giudiziale delle singole responsabilità. (nella specie, relativa ad annullamento per violazione di legge, la Corte di merito aveva giustificato la concessione dell'attenuante, affermando che nella previsione della norma in esame andava ricompreso anche il comportamento di chi, in completa autonomia, ed ignorando le confessioni altrui, concorra apprezzabilmente "nelle forme di collaborazione considerate nella norma stessa, non potendo il criterio della novità del contributo all'indagine essere interpretato in senso cronologico"). (Conf mass n 171340; (Conf mass n 164874; (Conf mass n 164081; (Conf mass n 162893).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 630 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)