Sez. 3, Sentenza n. 137 del 19/01/1972 (Rv. 355876 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA - LEGGE N 11 DEL 1971 - ESTENSIONE DELLA COMPETENZA - LIMITI.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA - LEGGE N 11 DEL 1971 - ESTENSIONE DELLA COMPETENZA - LIMITI.*
La disposizione dell'art 26 della legge 11 febbraio 1971, n 11 ha ampliato, al fine anche di evitare l'insorgere di questioni processuali, la Competenza funzionale per materia delle Sezioni specializzate agrarie di cui alla precedente legge n 320 del 1963, che era limitata alla cognizione delle controversie in materia di proroga di contratti agrari e di equo canone ed ha esteso detta Competenza a tutte le controversie regolate da norme speciali in materia di contratti agrari. Resta invece ancora attribuita alla Competenza rispettivamente delle Sezioni ordinarie dei tribunali, dei pretori e dei conciliatori, in base al criterio di valore la cognizione delle controversie circa la interpretazione e l'applicazione delle norme di carattere generale, e sull'affitto, qualora non sorgano questioni sull'attuazione delle norme particolari all'affitto dei fondi rustici.*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)