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Sez. 3, Sentenza n. 3409 del 17/05/1983 (Rv. 428298 - 01)

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - DIRITTI DEL DEPOSITARIO - COMPENSO - FURTO DI AUTOVETTURA AD OPERA DI IGNOTI - ABBANDONO NELLA PUBBLICA VIA DELL'AUTO RUBATA - AFFIDAMENTO DI ESSA IN CUSTODIA AD UN TERZO AD OPERA DEGLI ORGANI DI POLIZIA - SEQUESTRO PENALE - CONFIGURABILITÀ -ESCLUSIONE - DEPOSITO NELL'INTERESSE DEL PROPRIETARIO DELL'AUTOVETTURA - SUSSISTENZA - PAGAMENTO DEL COMPENSO AL DEPOSITARIO - OBBLIGO DEL PROPRIETARIO DELL'AUTO - TRASFERIMENTO DEL VEICOLO ALL'ASSICURATORE DEL DERUBATO IN CONSEGUENZA DEL PAGAMENTO DEL CAPITALE ASSICURATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428298-01

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - DIRITTI DEL DEPOSITARIO - COMPENSO - FURTO DI AUTOVETTURA AD OPERA DI IGNOTI - ABBANDONO NELLA PUBBLICA VIA DELL'AUTO RUBATA - AFFIDAMENTO DI ESSA IN CUSTODIA AD UN TERZO AD OPERA DEGLI ORGANI DI POLIZIA - SEQUESTRO PENALE - CONFIGURABILITÀ -ESCLUSIONE - DEPOSITO NELL'INTERESSE DEL PROPRIETARIO DELL'AUTOVETTURA - SUSSISTENZA - PAGAMENTO DEL COMPENSO AL DEPOSITARIO - OBBLIGO DEL PROPRIETARIO DELL'AUTO - TRASFERIMENTO DEL VEICOLO ALL'ASSICURATORE DEL DERUBATO IN CONSEGUENZA DEL PAGAMENTO DEL CAPITALE ASSICURATO - IRRILEVANZA.*

Qualora un'autovettura, sottratta da ignoti al proprietario ed abbandonata nella pubblica via, sia dagli organi di polizia affidata in custodia ad un terzo, nel suo deposito, allo scopo di evitare intralci alla circolazione, non si configura il sequestro penale del veicolo, per il cui perfezionamento è necessario un atto scritto dal quale sia desumibile, in modo certo, la volontà degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria di costituire un vincolo di indisponibilità temporanea assoluta in ordine al bene, con la conseguenza che il deposito e la custodia dell'autovettura devono ritenersi eseguiti nell'interesse, non della pubblica amministrazione, ma del proprietario dell'autovettura stessa, che, quindi, è tenuto al pagamento al depositario di quanto dovuto a titolo di compenso e di rimborso di spese. Nè tale obbligazione viene meno per effetto del trasferimento della proprietà del veicolo all'assicuratore del derubato, a seguito del pagamento del capitale assicurato, determinandosi una successione particolare nel debito senza liberazione dell'originario obbligato ma con la sostituzione all'obbligazione individuale del proprietario dell'autovettura di quella solidale di costui e del suo avente causa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1781, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Proc. Pen. art. 337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)