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Sez. 3, Sentenza n. 759 del 14/01/2011 (Rv. 616269 - 01)

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - DIRITTI DEL DEPOSITARIO - COMPENSO | Affidamento in custodia di veicolo rubato da parte della polizia - Obbligo del proprietario di pagare il corrispettivo del deposito - Presupposti - Tempestiva comunicazione dell'avvenuto rinvenimento - Necessità.
Stato
decisa il 2011-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616269-01

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - DIRITTI DEL DEPOSITARIO - COMPENSO

Il contratto a favore di terzi, di cui all'art. 1411 cod. civ., può attribuire al beneficiario diritti, ma mai imporgli obblighi; pertanto, nell'ipotesi in cui un autoveicolo oggetto di furto sia recuperato dalla polizia giudiziaria ed affidato ad un depositario, questi non può pretendere dal proprietario, o dell'impresa assicuratrice che abbia risarcito il danno a quest'ultimo, alcun corrispettivo per il deposito se né la polizia né egli stesso abbiano informato il proprietario dell'avvenuto ritrovamento e del deposito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1781

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)