Sez. 2, Sentenza n. 2212 del 10/11/1988 Ud. (dep. 14/02/1989) Rv. 180486 - 01
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA PROPOSIZIONE DELL'APPELLO - CONSEGUENZE.*
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA PROPOSIZIONE DELL'APPELLO - CONSEGUENZE.*
La parte civile che non impugna la sentenza di primo grado, assolutoria dell'imputato, implicitamente fa acquiescenza a tale decisione, che, con riferimento all'Azione di risarcimento, acquista efficacia di giudicato; l'appello del P.m. non rileva per la parte civile perché funzionalmente limitato alla pretesa punitiva senza possibilità di produrre effetti estensibili a quella risarcitoria. Ne consegue che il ricorso in Cassazione di tale parte civile avverso la decisione di appello confermativa di quella di primo grado è inammissibile. (Conf mass n 174237, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)