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Sez. L, Sentenza n. 11842 del 07/08/2002 (Rv. 556759 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO | Domanda presentata in data anteriore alla maturazione del diritto alle prestazioni previdenziali - Interesse ad agire del lavoratore - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556759-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO

Nel caso di omissione contributiva da parte del datore di lavoro, sussiste l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno (ex art. 2116 cod. civ.) ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali. (Principio affermato dalla S.C. in riferimento ad una fattispecie in cui il lavoratore, una volta prescritto il diritto dell'Inps ai contributi previdenziali, aveva ottenuto dallo stesso istituto l'accoglimento della sua domanda di costituzione della rendita in base all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, restando, pertanto, esposto all'obbligo dei relativi versamenti.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)