Sez. L, Sentenza n. 3963 del 20/03/2001 (Rv. 544927 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO | Domanda di condanna generica - Proposizione anteriore alla maturazione del diritto alla prestazione previdenziale - Ammissibilità - Transigibilità del diritto - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO
Nel caso di omissione contributiva sussiste l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno (ex art. 2116 cod. civ.) ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna generica; il relativo diritto è acquisito dal lavoratore a seguito ed in conseguenza dell'inadempimento del datore di lavoro ed è suscettibile di formare oggetto di accordo transattivo alla stregua degli altri diritti maturati a favore del lavoratore in relazione all'avvenuto svolgimento del rapporto di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1966
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)